Addebito in scontrino delle buste di plastica per prodotti alimentari sfusi
Obbligo esteso a tutte le categorie di commercianti; sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro, per chi viola o elude la legge
L’art. 226-ter, commi 1 e 2 del DLgs. 152/2006 ha previsto, dal 1° gennaio, il divieto di commercializzazione dei sacchetti ultraleggeri, non biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile inferiore al 40%, per la raccolta e la pesa di prodotti alimentari sfusi al consumatore.
Per i sacchetti ammessi è vietata la distribuzione a titolo gratuito, con l’obbligo di indicazione del relativo prezzo, per singola unità, sullo scontrino o fattura d’acquisto.
Dal 1° gennaio 2020, il contenuto minimo di materia prima rinnovabile non dovrà essere inferiore al 50% e dal 1° gennaio 2021 al 60%.
Quanto all’ambito applicativo, tale disposizione, introdotta dall’art. 9-bis del DL 91/2017 (conv. L. 123/2017), in attuazione della direttiva Ue 2015/720 ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41