Prededuzione esclusa per l’assistenza al piano attestato
L’art. 111 comma 2 L. fall. non trova applicazione nel caso delle soluzioni meramente stragiudiziali della crisi d’impresa
Non è qualificabile come prededucibile il credito professionale dell’avvocato per l’attività prestata a favore del debitore, poi dichiarato fallito, in relazione alla predisposizione di un piano di risanamento aziendale di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/1942.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 1895 di ieri, confermando la decisione del Tribunale, che aveva respinto la richiesta di prededuzione del legale – ai sensi dell’art. 111 comma 2 L. fall., afferente i crediti “sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge” – in quanto al procedimento previsto per la predisposizione e l’attestazione dei piano di risanamento, a norma della citata disposizione della legge fallimentare, non può essere
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41