Sanzioni per l’invio del modello F24 con l’home banking
Nel giro di pochi giorni, due diverse sezioni della C.T. Prov. di Bergamo sono giunte a conclusioni diametralmente opposte
È punibile ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97 la condotta del contribuente che, per effettuare compensazioni orizzontali del credito IVA utilizza, per la presentazione del modello F24, il servizio di home/remote banking in luogo dei canali telematici Entratel o Fisconline.
È questa la conclusione a cui è giunta la Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 429 depositata il 18 agosto 2017.
La stessa Commissione, seppure attraverso una diversa sezione, è giunta a conclusioni diametralmente opposte pochi giorni dopo, mediante la sentenza n. 435 depositata il 1° settembre 2017, che presentava una vicenda dai contorni simili (si veda “Non sanzionabile l’invio dei modelli F24 con il servizio di remote banking” del 2 novembre
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