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L’INAIL elimina l’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 gennaio 2018

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Nella circolare n. 2 pubblicata ieri l’INAIL spiega che, a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, ha rielaborato le basi di calcolo per l’autoliquidazione in scadenza al 16 febbraio 2018, eliminando il riferimento all’addizionale amianto nel calcolo del premio dovuto per la rata 2018.

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 241 della L. 244/2007 n. 244 ha istituito presso l’INAIL il Fondo per le vittime dell’amianto, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese assicurate all’INAIL, individuate con riferimento allo svolgimento delle attività lavorative che hanno comportato il riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto, con una addizionale sui premi versati.
L’art. 1 comma 189 della L. 205/2015 ha disposto, però, per gli anni 2018, 2019 e 2020, che a carico delle imprese non si applica l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto.

Da qui la circolare INAIL n. 2/2018, dove si annuncia, inoltre, che il servizio di consultazione e download delle basi di calcolo fornisce, dal 4 gennaio 2018, le informazioni corrette. Sono in corso di inserimento, invece, le relative comunicazioni aggiornate nel “fascicolo aziende”.

Contestualmente sono stati modificati i programmi per escludere l’applicazione dell’addizionale amianto dal calcolo del premio anticipato dovuto per i codici ditta e le posizioni assicurative territoriali (PAT)/Posizioni assicurative navigazione (PAN) di nuova istituzione.
Infine, conclude l’Istituto, i certificati di assicurazione e conteggio del premio emessi prima degli adeguamenti riguardanti il 2018 saranno rielaborati tempestivamente dalle sedi INAIL.

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