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Deducibili dal reddito professionale i contributi alla Cassa di previdenza dei notai

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 gennaio 2018

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Con l’ordinanza 321, depositata ieri, la Corte di Cassazione ha ribadito che i contributi repertoriali versati dai notai alla Cassa previdenziale di categoria sono componenti negativi deducibili dal reddito professionale (ex art. 54 del TUIR) e non dal reddito complessivo del contribuente (ex art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR).
Ciò in quanto, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, anche le spese che rappresentano un’immediata derivazione del reddito prodotto (e non solo quelle necessarie per la produzione del reddito) costituiscono un costo inerente l’esercizio dell’arte o della professione (nello stesso senso, già Cass. nn. 1939/2009 e 2781/2001).
Di diverso avviso la ris. Agenzia delle Entrate n. 79/2002, la quale ha sostenuto che i contributi in esame possono essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo, in quanto i costi deducibili per un professionista sono solo quelli che hanno una “connessione funzionale” con i compensi che ne derivano.

In ogni caso, la deducibilità riguarda il c.d. “contributo soggettivo” e non, di regola, il c.d. “contributo integrativo” (4% per i commercialisti) addebitato in fattura, in quanto onere a carico del cliente, ancorché versato dal professionista.
Sul punto, si ricorda che, con la sentenza n. 20784/2016, la stessa Suprema Corte aveva affermato che il contributo integrativo non può essere dedotto dal reddito complessivo del professionista nemmeno quando abbia provveduto al pagamento senza riscuoterlo dai propri clienti come previsto dalla norma istitutiva, anche in presenza di situazioni particolari che non hanno consentito di esercitare la rivalsa.

La questione della deducibilità dal reddito professionale piuttosto che da quello complessivo è comunque priva di effetti pratici ai fini IRPEF, trattandosi di contributi interamente deducibili. Il tema rileva, invece, ai fini IRAP, poiché, soltanto se detti contributi sono qualificabili come costi inerenti all’attività professionale, essi possono concorrere (in diminuzione) alla formazione del valore della produzione netta (ex art. 8 del DLgs. 446/97).

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