ACCEDI
Venerdì, 4 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

All’emittente di fatture per operazioni inesistenti si sequestra il prezzo del reato

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 gennaio 2018

x
STAMPA

La Cassazione, nella sentenza n. 270/2018, ha precisato che la fattispecie di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 è un delitto a dolo specifico, nel quale l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti (FOI) è fatta al fine di consentire a terzi – e non all’emittente – l’evasione dell’IVA o delle imposte sui redditi.

Il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti può anche non essere esclusivo; nel senso che il reato comunque sussiste qualora sia commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale. In altri termini, la finalità di evasione fiscale può concorrere con altre finalità, attesa la natura di pericolo astratto del reato, per la configurabilità del quale è sufficiente il mero compimento dell’atto tipico.

È da escludere che il profitto per il soggetto emittente coincida, da un lato, con il valore complessivo delle fatture emesse per le operazioni inesistenti e, dall’altro, con il valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle stesse fatture, in quanto il regime derogatorio previsto dall’art. 9 del DLgs. 74/2000 – escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale – impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo.

Il profitto del delitto di cui all’art. 8 del DLgs. 74/2000 è costituito dal prezzo ottenuto per l’emissione delle fatture, cioè dal compenso pattuito o riscosso per eseguire il delitto, che può consistere in un compenso in denaro, come per lo più accade, o in qualsiasi altra utilità, economicamente valutabile e immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato.

Peraltro, qualora manchino elementi processuali per determinare esattamente il prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, deve ritenersi legittimo il sequestro preventivo, anche per equivalente, di qualsiasi utilità economicamente valutabile e immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato, quando non sussista una manifesta sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l’importo delle fatture e/o il profitto conseguito dall’utilizzatore.

TORNA SU