IVA agevolata solo per i box auto pertinenziali
Per la Suprema Corte la L. 122/89, contenente le agevolazioni per i parcheggi, ha carattere necessariamente speciale
Le agevolazioni in campo immobiliare sono sempre oggetto di difficile interpretazione in quanto sovente devono essere interpretate alla luce di norme urbanistiche non sempre ben conosciute agli operatori.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 446 di ieri, interviene sul tema della cessione dei parcheggi non pertinenziali, affrontando da un lato la spettanza delle agevolazioni e dall’altro l’aliquota IVA applicabile.
Nello specifico, l’oggetto del contezioso riguarda la cessione di alcuni box e posti auto, costruiti da un soggetto privato ai sensi dell’art. 7 della L. Reg. della Liguria 10/97. Tale disposizione attribuisce ai Comuni il potere di stipulare cessioni del diritto di superficie di aree di loro proprietà, finalizzate alla realizzazione, in conformità delle ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41