Non trasferibile nell’IVA di gruppo il credito maturato in precedenza
Secondo una tesi della giurisprudenza, invece, nel regime potrebbe essere fatto confluire il saldo risultante dalle liquidazioni ante adesione al gruppo
Il credito IVA maturato prima dell’adesione di una società al regime IVA di gruppo non può essere utilizzato in compensazione “verticale” con le posizioni debitorie del gruppo, bensì solamente in compensazione “orizzontale” con altri debiti fiscali e contributivi oppure richiesto a rimborso.
Agli effetti della procedura IVA di gruppo, infatti, non si tiene conto “delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà” di procedere alla liquidazione di gruppo (art. 73 ultimo comma del DPR 633/72).
È chiara sul punto la risoluzione ministeriale ...
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