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LETTERE

Servirebbe la conservazione elettronica semplificata

Mercoledì, 31 gennaio 2018

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Gentile Redazione,
secondo legge (art. 2220 c.c.) l’imprenditore deve conservare le scritture contabili e la corrispondenza – ivi inclusi i documenti contabili tutti – per dieci anni.
Nel vetusto mondo cartaceo, nessuno ha mai pensato che fosse necessario stabilire se e come tali documenti debbano essere conservati e/o controfirmati dall’imprenditore per la loro conservazione.
Ai fini fiscali, basta informare l’Agenzia delle Entrate sul luogo dove sono conservati. Lo spessore dell’armadio o della serratura che li custodisce è a piena discrezione dell’obbligato.

Sempre secondo legge, un documento digitale ha la medesima dignità legale di un documento cartaceo, tanto che qualora fosse originato per trasformazione da quello cartaceo ne prenderebbe il posto al punto da non potersi più considerare valido il suo sorgente fisico.

Ebbene, una volta stabilita l’equivalenza, l’art. 2220 c.c. dovrebbe essere sufficiente a regolare la questione della conservazione anche per i documenti digitali.

Mi chiedo dunque per quale ragione per i documenti digitali si è ritenuto necessario istituire una normativa piuttosto complessa (basta leggere “Per la conservazione elettronica conta il periodo di formazione del documento” del 30 gennaio 208) per stabilire come si debbano conservare i documenti digitali, aggiungendo pure l’obbligo di una inutile controfirma digitale dell’imprenditore. Il che finisce per vanificare il buono che c’era nella digitalizzazione: ovvero la semplificazione e la diminuzione delle preoccupazioni.

Soprattutto, quel che fatico a comprendere, è la questione della firmatura.
Se in precedenza le fatture cartacee non erano firmate, né dall’emittente né dal destinatario, e neppure lo sono quelle digitali all’atto della emissione o dell’invio (o, ancor più innovativamente, all’atto della messa a disposizione della controparte sui propri sistemi), perché devono esserlo dopo?

C’è modo di pensare che chi emette una fattura digitale possa “finalmente” sentirsi libero di modificarla pro domo sua dopo averla inviata, sol perché è digitale?


Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano


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