Indicazione di un debito IVA inesistente da valutare in contenzioso
Non vale eccepire che ormai sono decorsi i termini per la dichiarazione integrativa a favore
Con sentenza n. 2220, depositata ieri, la Corte di Cassazione conferma l’orientamento – ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità –, secondo il quale il contribuente, indipendentemente dalle modalità e dai termini di cui alla dichiarazione integrativa e dall’istanza di rimborso, può sempre opporsi, (anche) in sede giurisdizionale, alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori che incidono sull’obbligazione tributaria.
È importante rammentare che, nel caso di specie, si trattava di un errore che consisteva nell’indicazione in dichiarazione di un debito IVA non esistente, errore che, come ovvio, ha dato luogo all’apparente debenza di un tributo non dovuto. I giudici hanno sancito che tale errore deve essere vagliato dai ...
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