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Benefici pensionistici per lavoratori esposti all’amianto da richiedere entro il 2 marzo

/ REDAZIONE

Venerdì, 16 febbraio 2018

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Con il messaggio n. 696 di ieri, 15 febbraio 2018, l’INPS rende note le modalità di presentazione delle istanze per accedere ai benefici previdenziali riconosciuti dall’art. 1, comma 277 della L. 208/2015 ai lavoratori esposti all’amianto, che consistono nella rivalutazione, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo di lavoro per il coefficiente dell’1,5 (art. 13, comma 8 della L. 257/1992).

Nello specifico, il citato comma 277, così come modificato dal comma 246 della L. 205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018), prevede il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la propria attività nel sito produttivo, privi dei dispositivi di protezione dall’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.

I benefici citati sono riconosciuti per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i 10 anni successivi al termine dei lavori della stessa, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni.

Il beneficio è riconosciuto su istanza dell’interessato, che dovrà presentare la domanda telematica – corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto – entro il 2 marzo 2018.

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