Omesso versamento IVA anche senza sottoscrivere la dichiarazione
La Cassazione, nella sentenza n. 8040 depositata ieri, in relazione alla fattispecie di omesso versamento IVA ex art. 10-ter del DLgs. 74/2000, ha sottolineato come la legge non preveda che il sottoscrittore delle dichiarazioni fiscali debba essere solo il rappresentante legale dell’ente.
Queste, infatti, ex art. 1 comma 4 del DPR 322/1998, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, dal rappresentante legale o, in mancanza, dal soggetto che ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o dal rappresentante negoziale; e se la società ha sede legale o amministrativa o l’oggetto principale all’estero, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.
In ogni caso, a prescindere dalla coincidenza tra chi presenta la dichiarazione e chi la sottoscrive, la fattispecie in questione individua il proprio disvalore penale nel comportamento inadempiente all’obbligo di effettuare il versamento, attesa la sua struttura mista: commissiva, quanto alla presentazione della dichiarazione, ed omissiva, quanto al mancato versamento, che qualifica la rilevanza penale del fatto.
Ne consegue che la configurabilità del dolo richiesto deve essere necessariamente riferita all’unica condotta penalmente rilevante, ossia al momento omissivo che incentra su di sé l’intero disvalore della fattispecie.
E, quindi, risponde del reato in questione il rappresentante legale della società al 27 dicembre che, pienamente consapevole di dover versare l’IVA risultante dalla dichiarazione – non rileva se sottoscritta da se stesso o da un suo “delegato” – non provvede al versamento.
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