Pronta la convenzione INPS-Casse sul cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i professionisti
INPS e AdEPP hanno raggiunto un’intesa sulla convenzione in materia di cumulo gratuito dei periodi assicurativi, che è stata presentata ieri in una conferenza stampa.
Si ricorda che l’art. 1, commi 195-198 della L. 232/2016 ha ampliato l’ambito di operatività di tale cumulo con la modifica dei requisiti di accesso e l’estensione alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, nonché, sotto il profilo delle prestazioni conseguibili, alla pensione anticipata.
In seguito l’INPS con la circ. n. 60/2017 ha fornito le prime indicazioni applicative e con la circ. n. 140/2017 le istruzioni per rimuovere gli ostacoli procedurali che impedivano ai professionisti l’accesso al cumulo gratuito (si veda “«Sbloccato» il cumulo gratuito dei periodi assicurativi per i professionisti” del 13 ottobre 2017).
Come si legge nel comunicato stampa, la convenzione quadro tra l’INPS e l’Ente/Cassa disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione e in cumulo nel caso in cui l’avente diritto abbia periodi assicurativi anche presso tale Ente/Cassa, prevedendo che la domanda sia presentata all’Ente/Cassa di ultima iscrizione, ovvero a quello in cui l’assicurato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà dell’assicurato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.
L’INPS metterà a disposizione degli Enti/Casse coinvolti nella gestione della domanda di pensione in totalizzazione o in cumulo una procedura automatizzata, che consentirà: l’acquisizione e/o la validazione delle informazioni necessarie e dei dati contributivi e assicurativi; l’accertamento del diritto e della misura della pensione; la predisposizione del prospetto riepilogativo dei dati utili per l’adozione del provvedimento; la visualizzazione dell’esito della domanda e del trattamento pensionistico complessivo spettante.
Dopo l’accordo sul testo, dovrà essere sottoscritta la Convenzione tra INPS e le singole Casse e l’Istituto dovrà rilasciare la nuova procedura automatizzata. A seguire, potranno, quindi, essere esaminate e liquidate le prime domande di pensione già presentate.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41