Gli appelli incrociati rendono necessaria la riunione
Per la tempestività occorre però avere riguardo alla notifica e non al deposito
Nel processo tributario, secondo la regola endoprocessuale ex art. 54 comma 2 del DLgs. 546/92 l’appello incidentale “può essere proposto, a pena d’inammissibilità”, nell’atto di controdeduzioni, da depositare (ai sensi del precedente art. 23) entro sessanta giorni dalla notifica dell’impugnazione principale.
Tale assetto procedimentale obbedisce a quel criterio che individua nella mera successione cronologica la prima (e fondamentale) distinzione tra appelli, laddove è definito “appello principale” il gravame che, per primo, viene notificato alla controparte e appello “incidentale” il gravame successivo, compreso quello che si concretizza in sede di costituzione e senza necessità di notifica alcuna (Cass. n. 22023/2006). Ne consegue
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