Registro telematico per associazioni e società sportive dilettantistiche
Entrato in funzione a inizio anno, il nuovo registro CONI 2.0 non è alternativo al RUNTS
Ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DL 136/2004, il CONI è l’unico organismo autorizzato a certificare lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica.
Tale riconoscimento, valido peraltro ai soli fini sportivi, è però di essenziale importanza per il godimento di tutte le agevolazioni fiscali che la normativa tributaria mette a disposizione di tali enti, a partire dall’art. 148 del TUIR e fino alla L. 398/91.
Il predetto riconoscimento, comunque, necessita – a monte – che le associazioni o società sportive che lo richiedano abbiano ad oggetto una delle discipline sportive tassativamente previste dalle delibere CONI nn. 1566 del 20 dicembre 2016, 1568 del 14 febbraio 2017 e 1569 del 10 maggio 2017.
Si rammenta, al riguardo, che con le citate delibere il CONI ha voluto “chiudere”
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