Il fallimento salva l’amministratore dall’omesso versamento di ritenute
La Cassazione, nella sentenza n. 9466 depositata ieri, ha ribadito che il reato di omesso versamento di ritenute si consuma con il mancato versamento entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta delle ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
Esso, quindi, presenta carattere istantaneo.
A fronte di ciò, il fallimento, con relativa nomina del curatore, intervenuto prima del momento consumativo, fa sì che il legale rappresentante della società tenuto ad adempiere l’obbligo in questione sia identificabile proprio nel curatore fallimentare e non nel precedente amministratore; non è esclusa, peraltro, nei confronti di quest’ultimo, la configurabilità del concorso di persone nel reato proprio in qualità di extraneus.
È, quindi, da annullare la decisione di merito che, di contro, ipotizza una responsabilità diretta del precedente amministratore.
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