Accorgimenti organizzativi evitano il licenziamento del dipendente inidoneo
Rientra nella nozione europea di disabilità anche l’inidoneità del lavoratore derivata da una situazione di infermità di lunga durata
Qualora un dipendente, per inidoneità sopravvenuta, non possa più essere impiegato nelle mansioni originariamente svolte, il datore di lavoro è tenuto ad adottare modifiche dell’organizzazione aziendale che consentano di utilizzarne la prestazione lavorativa, se non eccessivamente onerose, rientrando tale ipotesi nel campo di applicazione dell’art. 5 della direttiva Ue 78/2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione, che prevede l’obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per i disabili.
Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione con la sentenza n. 6798, depositata ieri, 19 marzo 2018, che ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un manutentore meccanico che operava per conto di un’azienda cui era affidata la manutenzione degli impianti
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41