Sanzioni fisse anche per errori nelle operazioni immobiliari
Nel caso di cessioni e locazioni di fabbricati devono essere considerati gli effetti sull’imposta di registro
Il nuovo art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97, risultante dalle modifiche della L. 205/2017, stabilisce la sanzione fissa (da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro) per il cessionario o committente che eserciti il diritto alla detrazione IVA qualora, per una cessione o prestazione, sia stata applicata erroneamente un’aliquota più elevata rispetto a quella prevista (es. il 22% invece che il 10%).
La medesima sanzione fissa si ritiene applicabile laddove l’operazione, che avrebbe dovuto qualificarsi come non imponibile o esente, sia stata trattata per errore come imponibile dal cedente o prestatore.
In ragione della nuova disciplina, il fornitore potrebbe infatti essere portato – trovandosi nell’incertezza sul trattamento IVA da applicare a un’operazione – a ...
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