Pro rata IVA da valutare in base all’attività esercitata
Secondo la Cassazione deve essere considerata anche la composizione del volume d’affari del soggetto passivo
Con la sentenza n. 9670/2018, la Corte di Cassazione torna ad affermare il principio espresso di recente (Cass. n. 7654/2017) secondo cui, ai fini del calcolo del pro rata di detraibilità IVA, “occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa, poiché, ai fini dell’imposta, rileva il volume d’affari del contribuente (…) e, quindi, l’attività in concreto esercitata”.
L’irrilevanza dell’oggetto sociale dell’impresa e, viceversa, la rilevanza dell’attività effettivamente esercitata rappresentano un principio ormai assodato e del tutto condivisibile (tra le altre, Cass. n. 19484/2009).
Il riferimento al “volume d’affari ...
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