Sempre più sottile la distinzione tra interposizione fittizia e reale
Il rischio è di far ricadere all’interno dell’art. 37 del DPR 600/73 anche l’interposizione reale
La distinzione tra interposizione reale e fittizia di soggetti sembra perdersi nella più recente giurisprudenza di Cassazione: è generalmente affermato che “la disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41