«Ticket licenziamento» anche per dimissioni in assenza di convalida
Il contributo va versato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello del licenziamento
A decorrere dal 2013, il contributo dovuto in caso di licenziamento, più comunemente conosciuto come “ticket licenziamento” di cui all’art. 2, commi da 31 a 35 della L. 92/2012, è dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo del lavoratore, darebbero diritto in capo al lavoratore alla fruizione della indennità di disoccupazione NASpI (in precedenza ASpI).
Il ticket non può essere evitato neppure se a seguito del licenziamento la NASpI non viene percepita, vuoi perché il lavoratore non ha maturato i requisiti per il diritto alla prestazione o perché si rioccupa immediatamente presso altro datore di lavoro. Ad oggi nessun intervento è stato posto a tutela dei ...
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