Derivati deducibili se stipulati con fine di copertura
La mancanza di inerenza potrebbe essere contestata soltanto per i derivati con finalità speculative
Nel regime vigente fino all’esercizio 2015, la nozione fiscale di derivato si desumeva dall’art. 112 comma 1 del TUIR, che, riprendendo la definizione dello IAS 39, cui facevano riferimento le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia in relazione al bilancio degli enti creditizi e finanziari, stabiliva che si consideravano operazioni “fuori bilancio” i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; i contratti derivati con titolo sottostante; i contratti derivati su valute; i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.
Sotto altro profilo, il previgente art. 112 comma 6 del TUIR stabiliva che, per i soggetti non tenuti all’adozione degli IAS/IFRS, l’operazione ...
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