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In consultazione le disposizioni per conservare e utilizzare dati e informazioni antiriciclaggio

/ REDAZIONE

Mercoledì, 1 agosto 2018

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Da ieri e fino al prossimo 1° ottobre, la Banca d’Italia ha sottoposto a consultazione pubblica le disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Il documento è adottato ai sensi dell’art. 34 comma 3 del DLgs. 231/2007, come modificato dal DLgs. 90/2017, che ha previsto obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in parte analoghi – nel contenuto – a quelli disciplinati dalle previgenti norme di legge. Mentre però in passato gli intermediari dovevano registrare i dati in un archivio dedicato (l’Archivio unico informatico, “AUI”), oggi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (es. accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità).

Nel dettaglio, la bozza di disposizioni in consultazione si compone di una parte generale (che consta di 11 articoli) e quattro allegati.
La parte generale contiene disposizioni:
- sugli obblighi previsti in materia di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- sulle categorie di dati, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, che gli intermediari devono rendere disponibili a Banca d’Italia e UIF;
- sulle modalità con cui i dati e le informazioni (sia quelli previsti dalla legge sia quelli ulteriori) devono essere resi disponibili a Banca d’Italia e UIF. Viene previsto che gli intermediari possano: limitarsi a estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli standard forniti dalle disposizioni; decidere di avvalersi di archivi dedicati (c.d. “archivi standardizzati”), conformi agli standard previsti dalle disposizioni, tra i quali rientrano gli archivi già istituiti alla data di entrata in vigore del DLgs. n. 90/2017 (in particolare l’AUI).

Inoltre, per contenere gli oneri per gli intermediari, le disposizioni confermano l’esclusione dell’obbligo di rendere disponibili secondo modalità standardizzate i dati relativi a una serie di rapporti e/o operazioni, ossia:
- particolari tipologie di clientela a basso rischio;
- operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.

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