La domanda di disoccupazione agricola si può trasformare in domanda di NASpI e viceversa
Con il messaggio 31 luglio 2018 n. 3058, l’INPS ha reso noto che è possibile richiedere la trasformazione della domanda di disoccupazione agricola in domanda di disoccupazione NASpI e viceversa, in seguito al rigetto della domanda per prevalenza dell’attività lavorativa dipendente rispettivamente nel settore non agricolo o nel settore agricolo.
Innanzitutto, la domanda di disoccupazione agricola, rigettata per prevalenza dell’attività lavorativa nel settore non agricolo, può essere convertita in domanda di disoccupazione NASpI solo su richiesta dell’interessato, a condizione che: sia presentata nei termini prescritti dall’art. 6 del DLgs. 22/2015, ossia entro 68 giorni dalla cessazione involontaria dell’attività lavorativa, e sia integrata con la documentazione necessaria per la definizione della domanda di NASpI.
Sempre su richiesta dell’interessato, è possibile la trasformazione della domanda di disoccupazione NASpI in domanda di disoccupazione agricola qualora la prima sia stata rigettata per prevalenza di attività nel settore agricolo.
Anche in questo caso, la domanda deve essere presentata nei termini previsti dalla legge, ossia dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza della prestazione e il richiedente dovrà integrare la domanda di disoccupazione NASpI con la documentazione necessaria per la definizione della domanda di disoccupazione agricola.
Infine, l’INPS chiarisce che le istanze di riesame o i ricorsi amministrativi aventi per oggetto le domande per le quali non sia intervenuta la decadenza dal diritto potranno essere definite in autotutela.
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