Niente esclusione dagli elenchi per l’inadempimento degli obblighi formativi
La sanzione accessoria di cui all’art. 15, comma 9 del Codice delle Sanzioni, che stabilisce l’esclusione dei soggetti non in regola con i crediti formativi dagli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame, è da ritenersi implicitamente abrogata.
A precisarlo è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, con l’informativa n. 60/2018 pubblicata ieri, risponde alle richieste di chiarimenti arrivate da diversi Ordini territoriali.
Tale previsione, spiega il CNDCEC, era stata inserita nel Codice delle Sanzioni, in vigore dal 1° gennaio 2017, per armonizzare la disciplina delle sanzioni relative all’inadempimento degli obblighi formativi alle previsioni previste dal vecchio regolamento per la formazione continua, in vigore fino al 31 dicembre 2017.
Quel regolamento, infatti, all’art. 18, comma 4, prevedeva espressamente l’impossibilità di inserire i soggetti inadempienti in determinati elenchi. La sanzione accessoria, però, è stata eliminata dal nuovo regolamento per la formazione professionale continua, entrato in vigore dal 1° gennaio 2018. Di conseguenza, l’art. 15, comma 9, del Codice delle Sanzioni deve ritenersi implicitamente abrogato.
Ad ogni modo, proprio in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo regolamento per la formazione e della conseguente necessità di uniformare nuovamente la disciplina sanzionatoria, nei prossimi mesi il Consiglio nazionale procederà ad una revisione complessiva del Codice.
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