Contratti delle aziende speciali anche senza forma scritta
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20684/2018, hanno stabilito che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento, l’azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell’ente di riferimento espressamente previsti – al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto.
Ne consegue che per i suoi contratti, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta “ad substantiam”, né sono vietate la stipula “per facta concludentia” o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41