ACCEDI
Martedì, 1 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Contratti delle aziende speciali anche senza forma scritta

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 agosto 2018

x
STAMPA

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20684/2018, hanno stabilito che, in dipendenza della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’azienda speciale di ente territoriale e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto all’ente di riferimento, l’azienda stessa, pur appartenendo – se non altro a diversi ed ulteriori fini e rimanendo soggetta ai controlli ed alle altre forme di funzionalizzazione agli scopi istituzionali dell’ente di riferimento espressamente previsti – al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli artt. 16 e 17 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, pubblica amministrazione in senso stretto.

Ne consegue che per i suoi contratti, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta “ad substantiam”, né sono vietate la stipula “per facta concludentia” o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale.

TORNA SU