Domanda di pensione supplementare solo al raggiungimento dell’età anagrafica
Con la sentenza n. 21189, pubblicata ieri, la Corte di Cassazione ha chiarito che la domanda di pensione supplementare all’INPS può essere presentata solo al raggiungimento dell’età anagrafica prevista ex lege (quella cioè stabilita per il pensionamento di vecchiaia, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 2 della L. 1338/1962).
In particolare, per la Corte è irrilevante il compimento dell’età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della domanda in questione, con cui il lavoratore, già titolare di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), chiede la liquidazione della prestazione economica, appunto supplementare, in base ai contributi versati o accreditati nell’Assicurazione stessa non sufficienti a perfezionare il diritto ad un’altra pensione.
A norma dell’art. 5, comma 3, lett. a) della legge citata, il trattamento pensionistico supplementare decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda. Di conseguenza, secondo la Cassazione, se alla data di presentazione della domanda il requisito dell’età anagrafica non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata e sarà necessario proporre una nuova istanza per ottenere la prestazione una volta maturato il requisito prescritto, con decorrenza della pensione dal 1° giorno del mese successivo alla nuova domanda.
Sulla scorta di questo principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello territoriale che aveva invece riconosciuto il diritto alla pensione supplementare dal 1° giorno del mese successivo alla data in cui si era verificato il requisito dell’età anagrafica, sebbene alla data di presentazione della domanda la lavoratrice non avesse raggiunto la predetta età.