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La non punibilità per reati tributari non vale per le ritenute previdenziali

/ REDAZIONE

Venerdì, 31 agosto 2018

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La Cassazione n. 39225/2018 ha precisato che la causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000 – fondata sul pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – è applicabile, trattandosi di norma speciale, esclusivamente per i reati di natura tributaria ivi tassativamente previsti, e non è perciò estensibile al versamento delle trattenute previdenziali ed assistenziali cui è tenuto il sostituto di imposta nelle veci dei propri dipendenti.

Per tale ipotesi opera solo la causa di non punibilità di cui all’art. 2 comma 1-bis del DL 463/1983 convertito, che consente il pagamento c.d. “tardivo”, da parte del datore di lavoro incorso nella violazione dell’obbligo a suo carico, entro i tre mesi successivi alla contestazione della trasgressione, ancorché il momento consumativo del reato si collochi al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi omessi.

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