La nullità della durata della locazione non rende nullo l’intero contratto
La clausola nulla è sostituita di diritto anche se le parti avevano previsto l’invalidità dell’intero negozio
La clausola che stabilisce una durata inferiore ai sei anni per il contratto di locazione di immobile a uso non abitativo è sostituita di diritto da quanto previsto all’art. 27 comma 4 della L. 392/78 (che, rinviando al comma 1, dispone una durata di sei anni) e il contratto mantiene la sua validità. Non rileva che le parti abbiano pattuito che il venir meno di quella clausola avrebbe travolto tutto il contratto: il solo fatto che vi sia una norma imperativa che sostituisce la clausola nulla (l’art. 27) esclude che la previsione contrattuale possa essere considerata “essenziale” dalle parti.
Così ha statuito la Corte di Cassazione 23 agosto 2018 n. 20974 in tema di locazione commerciale, confermando l’orientamento giurisprudenziale dominante sulla sostituzione automatica
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