Detrazione IVA anche per gli acquisti fatti durante il periodo di «inattività»
Se i presupposti sostanziali per l’esercizio della detrazione sono soddisfatti il diritto non può essere negato, anche in assenza dell’identificativo IVA
Con la sentenza depositata ieri, relativa alla causa C-69/17 (Gamesa) la Corte di Giustizia Ue ha ribadito ancora una volta che il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto passivo non può essere negato laddove sussistano i requisiti sostanziali per il suo esercizio, e ciò vale anche nell’ipotesi in cui l’IVA detratta riguardi operazioni di acquisto effettuate durante un periodo in cui il soggetto passivo risultava inattivo in base alla normativa nazionale.
I requisiti sostanziali per l’esercizio della detrazione, richiamati dalla Corte, sono contenuti nell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE ed esigono che:
- l’IVA sia stata assolta da un soggetto passivo IVA;
- i beni e servizi acquistati siano utilizzati ...
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