Riporto delle perdite nella «exit tax» con più certezze
Lo schema di DLgs. di recepimento della direttiva ATAD modifica dal 2019 la disciplina prevista dall’art. 166 del TUIR
Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 agosto 2018, al fine di recepire la cosiddetta direttiva ATAD, interviene a modificare dal 2019 la disciplina della exit tax di cui all’art. 166 del TUIR.
Uno dei temi di maggior interesse, che trova una puntuale definizione nello schema di decreto, riguarda l’utilizzo delle perdite prodotte dalla società trasferita all’estero.
La disciplina è oggi regolata dall’art. 1, comma 4 del DM 2 luglio 2014, che così recita: “Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2. L’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita
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