Buoni carburante fuori dagli obblighi di fattura elettronica
Sino al 31 dicembre 2018 richiesto il solo pagamento mediante mezzi tracciabili
La nuove regole per la determinazione del momento impositivo, previste ai fini IVA per i “buoni-corrispettivo” (o voucher) dalla direttiva 2016/1065/UE (recepita da uno schema di DLgs. approvato l’8 agosto 2018 dal Governo), non sono vincolanti per i buoni destinati all’acquisto di carburante che sono emessi (ed utilizzati) sino al 31 dicembre 2018. Lo ha specificato la circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2018, ricordando che la citata direttiva trova applicazione dal 1° gennaio 2019, tenendo conto che prima di tale data essa assume una valenza interpretativa.
Per i buoni in questione, dunque, se il trattamento IVA è conforme a quanto indicato dall’Amministrazione finanziaria nei propri documenti di prassi sull’argomento, non saranno applicabili sanzioni.
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