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IL CASO DEL GIORNO

In caso di sfratto, risoluzione del contratto senza imposte

/ Anita MAURO e Stefano SPINA

Lunedì, 17 settembre 2018

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Il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, della risoluzione dei contratti, può dare luogo all’applicazione di norme differenti, tra le quali non è sempre facile orientarsi.

In linea di principio, a norma dell’art. 28 del DPR 131/86, la risoluzione dei contratti è soggetta al pagamento dell’imposta di registro fissa se questa dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso.

La norma aggiunge che, ove per la risoluzione sia previsto un corrispettivo, su tale importo si applica l’imposta proporzionale:
- dello 0,50%, prevista (per la quietanza) dall’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ove il pagamento sia contestuale all’evento risolutorio;
- del 3%, prevista dalla norma residuale recata

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