In caso di sfratto, risoluzione del contratto senza imposte
Opera un’eccezione rispetto alle regole applicabili per le sentenze che dichiarano la risoluzione
Il trattamento, ai fini dell’imposta di registro, della risoluzione dei contratti, può dare luogo all’applicazione di norme differenti, tra le quali non è sempre facile orientarsi.
In linea di principio, a norma dell’art. 28 del DPR 131/86, la risoluzione dei contratti è soggetta al pagamento dell’imposta di registro fissa se questa dipende da una clausola o da una condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso.
La norma aggiunge che, ove per la risoluzione sia previsto un corrispettivo, su tale importo si applica l’imposta proporzionale:
- dello 0,50%, prevista (per la quietanza) dall’art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, ove il pagamento sia contestuale all’evento risolutorio;
- del 3%, prevista dalla norma residuale recata
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