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Atti traslativi a favore del Comune privi di agevolazioni

/ REDAZIONE

Giovedì, 20 settembre 2018

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Con la risposta a interpello n. 11 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il combinato disposto dell’art. 1, co. 88 della L. 205/2017 e dell’art. 32 del DPR 601/73, limitando il proprio ambito di applicazione agli “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”, non consente di applicare l’esenzione dalle imposte indirette (imposta di registro fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) al mero contratto tra Comune e privato avente ad oggetto il trasferimento di un immobile.
L’agevolazione, secondo l’Agenzia, richiederebbe l’esistenza di un accordo o convenzione volti a disciplinare le modalità dell’intervento edificatorio, “non potendo ricondursi a tali categorie il mero consenso, inteso come incontro di volontà tra le parti contraenti”.

Ciò premesso, la risposta conclude affermando che l’atto in questione, avente ad oggetto il trasferimento immobiliare tra Comune e privato, vada soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, a norma dell’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, e alle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna, atteso che l’art. 10 del DLgs. 23/2011, con decorrenza 1° gennaio 2014, ha abrogato (con poche eccezioni) tutte le agevolazioni ed esenzioni fino ad allora applicabili, tra cui anche quella che prevedeva l’applicazione dell’imposta fissa ai trasferimenti a favore di Comuni.

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