Tutela più ampia con l’opposizione all’esecuzione davanti al tribunale
Il rimedio sancito dalla Corte costituzionale è residuale e non sostituisce il giudizio di merito davanti alle Commissioni tributarie
Con la sentenza n. 114/2018, la Corte costituzionale ha sancito che il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione davanti al tribunale, quando è iniziata l’esecuzione e non è possibile trovare adeguata tutela nel processo tributario.
L’espropriazione potrebbe essere appena stata avviata, quando sorge la necessità di contrastare l’esecuzione: per esempio potrebbe essere stato notificato all’istituto di credito, con cui il contribuente intrattiene un rapporto bancario, un ordine di pagamento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/73. Oppure, la procedura esecutiva potrebbe essere in fase avanzata.
La giurisdizione del tribunale presuppone che l’esecuzione sia stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e che il titolo sia stato impugnato ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41