Per il regime dei lavoratori trasfertisti necessari tre requisiti
Le indennità e le maggiorazioni retributive concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 50% del loro ammontare
In deroga al generale principio di imponibilità fiscale e contributiva di ciò che il dipendente percepisce, l’art. 51, comma 6 del TUIR stabilisce che le indennità e le maggiorazioni retributive erogate, anche con carattere continuativo, dal datore di lavoro a favore dei lavoratori c.d. “trasfertisti”, concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 50% del loro importo.
Si precisa che i lavoratori “trasfertisti” sono coloro che, per contratto di lavoro, sono tenuti a prestare la propria attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili; tali lavoratori si distinguono dai semplici lavoratori in trasferta in quanto se i primi si configurano come “trasfertisti abituali”, i secondi sono “trasfertisti occasionali” (Cass.
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