La prescrizione del credito IVA va eccepita dalla parte
Ieri, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24478, ha affermato un principio, relativo alla prescrizione, che sembra andare in controtendenza con quanto da sempre sostenuto in merito alla decadenza, in tema di liti di rimborso.
Mentre per il mancato rispetto della decadenza è consolidato l’orientamento in ragione del quale solo quella posta a tutela dell’Erario (si pensi al termine decadenziale per la domanda di rimborso) può essere rilevata d’ufficio dal giudice (quindi non la decadenza dal potere di accertamento, che va eccepita mediante motivo di ricorso sollevato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, Cass. 28 novembre 2017 n. 28467), per la prescrizione viene adottato un atteggiamento diverso.
Si tratta, per i giudici, di diritto già maturato, esercitato entro i termini di decadenza, dunque la relativa eccezione, trattandosi di diritto cui il contribuente può disporre, va eccepita su istanza di parte. Non può, di conseguenza, né essere rilevata d’ufficio dal giudice né essere inserita per la prima volta nei motivi di appello.
La fattispecie riguarda il termine, prescrizionale, entro cui può essere presentato ricorso contro il silenzio-rifiuto, che è sempre relativo a una precedente istanza di rimborso del contribuente da esercitarsi entro termini decadenziali.
Del resto, l’art. 2938 c.c. stabilisce espressamente: “il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”.
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