La Cassazione boccia il ravvedimento parziale
I giudici di legittimità si allineano con il proprio precedente orientamento del 2015
È inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell’obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22330/2018.
Nel caso di specie, una spa aveva effettuato il ravvedimento operoso sul mancato versamento dell’IVA, compensando indebitamente parte dell’importo dovuto all’Erario con un credito IRES non ancora indicato in dichiarazione.
L’Amministrazione finanziaria, quindi, aveva irrogato la sanzione per omesso versamento IVA, non avendo ritenuto legittima la decurtazione del credito IRES
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