Non sempre il sequestro si estende ai frutti del bene
La Cassazione, nella sentenza n. 46716/2018, ha precisato che la natura sanzionatoria del sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, del profitto di reati tributari non impedisce al custode, nominato per l’amministrazione dei cespiti sottoposti al vincolo reale, di percepire altresì i frutti e le altre utilità future (ad esempio, i canoni derivanti dalla locazione di immobili) in analogia con la previsione di cui all’art. 2912 c.c., riguardante l’estensione del pignoramento agli accessori e alle pertinenze della cosa pignorata (cfr. Cass. n. 33861/2014).
Peraltro, dalla corrispondenza tra il valore del bene immobile sequestrato e il profitto dei reati tributari commessi, come indicato nel provvedimento di sequestro, discende l’impossibilità di sottoporre a vincolo ulteriori valori come frutti ricavabili dall’immobile. Ritenere diversamente, infatti, significherebbe estendere surrettiziamente gli effetti della misura cautelare disposta sino a concorrenza di una certa somma e integralmente già eseguita.
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