Niente esenzione IVA per le prestazioni di trasporto con servizi turistico-ricreativi annessi
Qualora un’impresa di trasporto urbano offra ai passeggeri non solo il trasferimento nei luoghi stabiliti, ma anche una serie di servizi con finalità turistico-ricreativa, la prestazione resa costituisce ai fini IVA un’operazione complessa e non un mero servizio di trasporto.
È questo uno dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 46715 di ieri, 15 ottobre 2018.
Il caso in esame riguarda una società di trasporto che offriva alla clientela un ampio “pacchetto” di servizi ai passeggeri (es. accompagnatrice turistica, ristorazione, biglietto di ingresso a musei, animazione di bordo). Come osservato nella sentenza, tali prestazioni non rappresentano il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale (ossia il mero trasporto da un luogo all’altro), ma prestazioni autonome. Non è possibile considerare questi servizi, dunque, come accessori rispetto al trasporto dei passeggeri (art. 12 del DPR 633/72).
Di conseguenza, la Cassazione ha sancito che al servizio complesso sopra descritto non si applica l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 comma 1 n. 14 del DPR 633/72 (nella versione applicabile ratione temporis) relativa alle prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare.
Come precisato nella stessa sentenza in esame, sul punto i giudici di legittimità hanno condiviso quanto era già stato chiarito nella ris. Agenzia delle Entrate 28 maggio 2003 n. 117 in relazione all’utilizzo di motonavi per l’organizzazione di gite turistiche con intrattenimento a bordo e di uscite in mare per la pratica della pesca sportiva.
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