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«Impegno formale» da rispettare per ridurre il sequestro

/ REDAZIONE

Mercoledì, 17 ottobre 2018

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La Cassazione, nella sentenza n. 46974 depositata ieri, ha precisato che la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000 – ai sensi del quale “la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta” – deve essere circoscritta ai soli casi di obblighi assunti in maniera formale. Tra questi rientrano le ipotesi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale, di transazione fiscale, di attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda; si richiede, cioè, che il contribuente contragga impegni concretamente finalizzati al pagamento del debito tributario, esulando dal perimetro disegnato dalla fattispecie ipotesi dirette a sostituire i beni, oggetto di sequestro, con la prestazione di garanzie reali o personali su altri beni.

L’inoperatività della confisca, e del sequestro preventivo ad essa preordinato, è intimamente collegata all’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, con la conseguenza che soltanto la prestazione, che si risolva nel completo versamento dell’imposta evasa, degli interessi e delle sanzioni, produce l’effetto di paralizzare, precludendola, la confisca del profitto del reato tributario.

Qualora, invece, la prestazione – che il contribuente (il quale può essere anche persona diversa dall’imputato) si obbliga formalmente ad adempiere attraverso “l’impegno a versare” – non venga, in tutto o in parte, eseguita, la confisca, anche in presenza di sequestro preventivo, esplica i suoi effetti per la parte non coperta dall’adempimento, ossia in relazione alle somme che il contribuente si era formalmente impegnato a versare e che non ha ancora versato o non ha definitivamente versato, contravvenendo all’impegno formalmente assunto, tanto che l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 12-bis richiamato opportunamente chiarisce che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

Di conseguenza, fin quando la confisca può essere disposta, il sequestro preventivo, preordinato in via cautelare a rendere la confisca effettiva, è sempre legittimo, ovviamente per la parte non eventualmente coperta dal postumo adempimento, in quanto il principio di proporzionalità non tollera che possano essere imposti sacrifici sproporzionati rispetto al bisogno cautelare da preservare.

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