Per i commercialisti definizione da estendere agli avvisi bonari
Per motivi di “equità e di coerenza dell’impianto generale delle disposizioni in materia di pacificazione fiscale”, dovrebbe essere prevista “la possibilità di definire in modo agevolato anche le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate, siano esse state già contestate o non a mezzo dei cosiddetti avvisi bonari”.
La proposta arriva dal CNDCEC, che ieri, nel corso dell’audizione in Commissione Finanze del Senato sul Ddl. di conversione del DL 119/2018, ha presentato una serie di suggerimenti migliorativi.
Secondo i commercialisti, rappresentati dal Consigliere nazionale delegato alla fiscalità Maurizio Postal e dal responsabile dell’area fiscalità della Fondazione nazionale di categoria Pasquale Saggese, escludere “soltanto le violazioni relative agli omessi versamenti risulta poco coerente con le molteplici possibilità attualmente previste di sanare violazioni ben più gravi”. L’esclusione sarebbe inoltre causa “di ingiustificabili disparità di trattamento tra i contribuenti, penalizzando quelli più compliant, ossia coloro che hanno fedelmente dichiarato le imposte dovute, ma che, per carenza di liquidità cagionata, nella generalità delle circostanze, dalla perdurante crisi economico-finanziaria, non hanno provveduto nei termini a onorare il proprio debito verso l’Erario”.
I commercialisti hanno poi proposto di ampliare l’ambito applicativo delle definizioni anche in materia di dichiarazione integrativa speciale, per i contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto avevano in corso verifiche fiscali non ancora concluse con la consegna del processo verbale di constatazione o con la notifica dell’avviso di accertamento.
L’audizione è anche stata, per il CNDCEC, l’occasione per richiedere di disapplicare per tutto il 2019, e non solo per i primi sei mesi del prossimo anno, le sanzioni previste per la tardiva emissione della fattura elettronica e di ampliare a 15 giorni il termine di emissione della fattura, decorrente dall’effettuazione dell’operazione: “L’attuale termine di dieci giorni – hanno spiegato – rischia di essere insufficiente, in particolare in occasione del periodo feriale estivo”.
Sempre ieri si sono svolte anche le audizioni di Agenzia delle Entrate, Dipartimento delle Finanze e Corte dei Conti. Quest’ultima ha evidenziato il rischio che i contribuenti paghino la sola prima rata per usufruire dei benefici delle varie modalità di pacificazione fiscale e poi smettano di farlo, come già accaduto col condono tombale del 2002, quando si registrò “la mancata riscossione di ingenti importi dovuti a titolo di pagamento rateale”.
Inoltre, “vanno valutati i profili di costituzionalità” dell’aliquota fissata al 20% sui maggiori imponibili dichiarati ai fini dell’imposizione sui redditi, prevista dall’art. 9 comma 2 lett. a) del DL, considerando che “si colloca al di sotto dell’aliquota applicata sui redditi originariamente dichiarati sia ai fini dell’IRPEF che dell’IRES, così potendosi verificare l’ipotesi di versamento tardivo del tributo senza aggravio alcuno, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva inferiore a quella che avrebbero dovuto corrispondere alle scadenze ordinarie”.
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