Nessun limite alla compensazione in F24 del credito d’imposta per i mezzi antincendio
Con la risposta a interpello n. 63 di ieri, 9 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il credito d’imposta derivante dal contributo previsto per l’acquisto di mezzi destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari concorra alla formazione del limite di 700.000 euro per ciascun anno solare, relativo alle compensazioni nel modello F24 e previsto per garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Ai sensi dell’art. 76 comma 2 del DLgs. 117/2017, il predetto contributo spetta in misura corrispondente all’aliquota IVA del prezzo di acquisto con una riduzione dell’importo da pagare al venditore, il quale recupera la stessa mediante compensazione a mezzo modello F24 (art. 17 del DLgs. 241/97).
Richiamando la prassi precedente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 218/2003, ma si veda già R.M. n. 86/99), nella risposta a interpello è stato ribadito che non concorrono alla formazione del citato limite alle compensazioni (art. 34 comma 1 della L. 388/2000) i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali per i quali sussiste una copertura di legge. In tale caso, infatti, l’importo del credito d’imposta è già stanziato sui singoli capitoli di spesa e, dunque, non occorre garantire il rispetto dei vincoli di bilancio.
Esistendo uno stanziamento per il credito d’imposta derivante dal contributo per l’acquisto dei mezzi antincendio, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che detto credito può essere utilizzato dal venditore in compensazione a mezzo modello F24 senza concorrere al citato limite.
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