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Registro in misura fissa sulla sentenza che rigetta il reclamo contro l’estinzione dell’esecuzione

/ REDAZIONE

Venerdì, 23 novembre 2018

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Le sentenze di rigetto del reclamo ex art. 630 c.p.c. sono “atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio” ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/86 (TUR). Di conseguenza, queste sono assoggettate all’obbligo di registrazione in termine fisso con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, ex art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86.
Con questa soluzione l’Agenzia delle Entrate, nella consulenza giuridica n. 2/2018 di ieri, ha risposto al quesito, sottopostole da un tribunale, su quale sia la corretta tassazione delle sentenze che rigettano il reclamo ex art. 630 c.p.c.

Ai sensi del predetto articolo, il giudice dell’esecuzione immobiliare emette un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva contro cui il debitore, il creditore pignorante o gli altri creditori intervenuti possono proporre reclamo entro 20 giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza. Il giudizio instaurato col reclamo è definito dal collegio in camera di consiglio con sentenza.

L’Agenzia ha precisato che la sentenza, che nel caso di specie rigettava il reclamo, definisce un giudizio ulteriore rispetto a quello di esecuzione, volto all’annullamento dell’ordinanza di estinzione. Si tratta, dunque, di un’autonoma controversia su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi e, in quanto tale, è da considerarsi atto dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/86, con conseguente obbligo di registrazione in termine fisso.

La misura dell’imposta di registro va individuata alla lett. d) dell’art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR 131/86 e, nel caso di specie, è pari a 200 euro. La sentenza di rigetto, infatti, è classificabile come atto dell’autorità giudiziaria non recante trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

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