Confermata la natura non commerciale dei consorzi di bonifica
Con la risposta a interpello n. 80, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la natura di ente non commerciale dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario.
Infatti, l’art. 1 comma 1-bis del DL 125/89 (conv. L. 214/89) stabilisce che “non costituiscono attività commerciale” le attività istituzionalmente proprie, svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado.
Come chiarito dalla C.M. 28 ottobre 1991 n. 28, tramite la citata norma, i soggetti destinatari della stessa vengono ricondotti tra gli enti non commerciali, con il risultato che qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai consorzi in argomento dello Stato e da enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati, non costituisce provento di natura commerciale sempreché il provento stesso venga richiesto od ottenuto nell’esercizio dell’attività propria dei consorzi e in conformità alle finalità istituzionali dei consorzi medesimi.
Non sono pertanto assoggettabili a imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall’attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, attesa anche l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d’irrigazione a una mera “erogazione” di servizio (come quelli dell’acqua, del gas e della luce elettrica), da identificare nell’attività di distribuzione di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse generale della bonifica del comprensorio.
Quale elemento di novità, la risposta in commento precisa che nessun effetto sulla qualificazione fiscale di non commercialità delle attività istituzionalmente svolte produce un’eventuale nuova legge (nel caso di specie, provinciale) che mira a sostituire il preesistente criterio di determinazione dell’entità dei contributi consortili con uno nuovo, più articolato, non più basato esclusivamente sulla superficie dei terreni, ma anche sui volumi d’acqua utilizzati, al fine di incentivare il risparmio della risorsa idrica per l’irrigazione collettiva in linea con la normativa europea (Direttiva 2000/60/CE).
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41