Non spetta la detrazione IVA alla comunanza agraria che riceve il contributo pubblico
Con la risposta ad interpello n. 79 di ieri, 22 novembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è rilevante, ai fini IVA, il contributo per la realizzazione di piani forestali erogato a una comunanza agraria. A tale soggetto non spetta il diritto alla detrazione in assenza d’esercizio di un’attività d’impresa.
Il caso esaminato riguarda una comunanza agraria capofila di un gruppo di vari enti (altre comunanze, un Comune e un’università) alla quale è stato riconosciuto da una Regione un contributo a fondo perduto nell’ambito di un programma di sviluppo rurale. La somma è al lordo dell’IVA essendo indetraibile per l’ente percettore. Tale qualificazione è stata messa in dubbio, tuttavia, dalla Regione erogante, di conseguenza, la comunanza ha presentato un’istanza di interpello sulla questione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le somme erogate dalla Regione alla comunanza non devono essere assoggettate ad IVA non sussistendo:
- il requisito soggettivo dell’imposta, in quanto la comunanza costituisce un ente non commerciale che non esercita alcuna attività d’impresa (art. 4 del DPR 633/72) limitandosi a svolgere una mera attività di interlocuzione con la Regione per l’ottenimento del finanziamento;
- il requisito oggettivo dell’IVA, tenuto conto che le somme riconosciute rappresentano delle erogazioni di denaro dirette al raggiungimento di interessi di carattere generale (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2013 e ris. Agenzia delle Entrate n. 61/2009).
A fronte del mancato esercizio di un’attività rilevante ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può essere riconosciuto alla comunanza il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti, la quale costituirà per l’ente un mero elemento di costo.
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