Anche reati estranei all’attività professionale possono essere oggetto di valutazione disciplinare
Con due Pronto Ordini pubblicati ieri, il CNDCEC ha esaminato alcune conseguenze di eventuali condanne, anche estranee all’attività professionale, subite da parte degli iscritti.
Nel P.O. n. 166/2018 si precisa che anche i reati non riguardanti l’attività professionale sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare. Ogni valutazione in merito all’eventuale irrogazione di sanzione disciplinare, tuttavia, spetta solo al Consiglio di Disciplina territoriale, cui è demandato in via esclusiva l’esercizio di tale azione.
Nel P.O. 172/2018, inoltre, si precisa che sussiste certamente un obbligo del professionista, nei confronti dell’Ordine di appartenenza, di dare seguito alle richieste di quest’ultimo sul puntale aggiornamento del proprio status – con particolare riferimento a eventuali condanne subite o procedimenti penali pendenti – mediante autocertificazione.
Anche prescindendo dalla specifica richiesta formulata dall’Ordine, però, la mancata segnalazione di sentenze di condanna da parte del professionista – che deliberatamente ometta di darne tempestiva comunicazione all’Ordine di iscrizione – costituisce un comportamento che potrà essere valutato dall’organo giudicante.
Inoltre, ai sensi dell’art. 29 comma 4 del Codice deontologico della professione, “il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina”.
Dunque l’omessa comunicazione o la mendace dichiarazione riscontrate dal Consiglio dell’Ordine costituiscono comportamenti suscettibili di valutazione dal parte del Consiglio di Disciplina, assieme alla valutazione delle condotte già contestate ai professionisti in sede di condanna penale da parte dell’autorità giudiziaria, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare da irrogare all’iscritto.
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