Non è emendabile l’omessa opzione per la tassazione separata
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31061, depositata ieri, sancisce che la mancata opzione, in dichiarazione, per la tassazione separata, non è emendabile richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite del 2016 (Cass. SS.UU. n. 13378/2016).
Nel caso di specie, si trattava di mancata opzione per la tassazione separata in merito alla plusvalenza da cessione di ramo di azienda.
In tal caso, l’art. 17 comma 2 del TUIR stabilisce che detti redditi sono tassati separatamente “a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa”.
Pertanto, richiamando un orientamento, tanto consolidato quanto censurabile, si ribadisce che, se si tratta di opzione dunque di manifestazione di volontà negoziale, l’emenda dell’errore può avvenire solo se si dimostra che l’errore è essenziale e riconoscibile.
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