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Domenica, 9 novembre 2025

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Niente IVA solo se l’intermediazione è strettamente collegata e connessa a un’operazione esente

/ REDAZIONE

Martedì, 4 dicembre 2018

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L’esenzione prevista per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relativa alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7 dell’art. 10 del DPR 633/72 è applicabile esclusivamente nel caso in cui le prestazioni “siano strettamente collegate e connesse” con tali operazioni. Se non è possibile rilevare il nesso con attività esenti, dovrà essere applicata l’IVA con aliquota ordinaria. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n.  89, pubblicata ieri.

La questione riguardava una società concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi (in forza di un’apposita convenzione), che conferiva mandato a un soggetto, denominato “Supervisor”, per la conclusione di contratti di gioco con potenziali clienti. Nell’ambito delle funzioni attribuite al Supervisor, oltre al procacciamento della clientela e di conclusione dei contratti, erano previste ulteriori attività, fra le quali l’assistenza ai punti di commercializzazione (“PVR”), anch’essi mandatari del medesimo incarico.

L’Agenzia delle Entrate, premessa l’impossibilità di fornire una risposta in ordine alla qualificazione dell’attività di intermediazione, atteso che, nel caso di specie, non risultava chiaro se questa fosse o meno vietata dalla convenzione stipulata con le Dogane, ha ritenuto invece che la remunerazione per le attività di assistenza ai PVR dovesse essere assoggettata a IVA, non sussistendo, se non in via “mediata e indiretta”, una correlazione con la conclusione dei contratti di gioco.

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