La bancarotta semplice documentale è reato di pericolo presunto
La Cassazione, nella sentenza n. 54758/2018, ha precisato come la bancarotta semplice documentale, di cui all’art. 217 comma 2 del RD 267/42, sia reato di pericolo presunto che, mirando ad evitare che sussistano ostacoli alla attività di ricostruzione del patrimonio aziendale e dei movimenti che lo hanno costituito, persegue la finalità di consentire ai creditori l’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale, sulla quale possano soddisfarsi.
La fattispecie, pertanto, consistendo nel mero inadempimento di un precetto formale (il comportamento imposto all’imprenditore dall’art. 2214 c.c.), integra un reato di pura condotta che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori.
Ne deriva che l’omessa tenuta della contabilità, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa di fallimento, è penalmente sanzionata per la mera possibilità di lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, risultando del tutto irrilevante il fatto della mancanza di un effettivo pregiudizio economico per i creditori o di una reale difficoltà nella ricostruzione del patrimonio dell’ente fallito in conseguenza dell’omissione suddetta (possibilità che rileva, invece, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, che è reato di danno).
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